Pensione di reversibilità, il coniuge superstite può avere un importo al 100%. Vediamo in quale circostanza precisa.
La pensione ai superstiti è una prestazione erogata dall’INPS su domanda dell’interessato. È destinata ai familiari in caso di morte del titolare di trattamento pensionistico (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta). In genere è calcolata come una percentuale dell’assegno pensionistico erogato al pensionato deceduto o è calcolata sulla base dei contributi versati dal lavoratore fino alla sua morte.
Per familiari si intendono il coniuge, i figli (fino a 26 anni, se studenti universitari a carico dello scomparso), i genitori, i fratelli e le sorelle a carico (inabili al lavoro, non autosufficienti, non titolari di altri trattamenti pensionistici). In talune circostanze anche i nipoti. A tutti questi soggetti spettano delle percentuali diverse dell’assegno erogato, tenendo conto anche del loro reddito. Vediamo in particolare quanto spetta al coniuge superstite.
Il coniuge superstite, anche se separato o divorziato (in questo caso se titolare di un assegno divorzile), ha diritto a questa precentuale della pensione del deceduto. Ma la somma varia in presenza di alcune condizioni. Si deve innanzitutto considerare la presenza dei figli a carico del defunto. Ricordiamo che i figi hanno diritto alla misura se minorenni, disabili senza limiti di età, studenti o universitari. E la loro presenza modifica l’importo spettante al coniuge.
Il coniuge superstite matura il diritto al 60 per cento della prestazione pensionistica, se non ci sono figli o se non hanno più diritto alla misura. In caso di presenza di un figlio, il trattamento di reversibilità è dell’80 per cento della pensione. Se i figli sono almeno due, il trattamento di reversibilità è del 100 per cento. Questo è l’unico caso in cui la reversibilità al coniuge superstite è pari al 100 per cento, valutando la presenza della prole con i requisiti richiesti.
L’INPS eroga la pensione di reversibilità al 100 per cento solo in caso di presenza di tre o più figli aventi diritto e assenza del coniuge, ripartita in parti uguali. Da sottolineare che un superstite è considerato a carico del pensionato quando le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale sussistano al momento della scomparsa del titolare del trattamento. In questo senso è particolarmente significativa la convivenza del superstite con il pensionato al momento della morte.
Un altro elemento determinante è il reddito del superstite. Infatti se il titolare della prestazione è in possesso di redditi superiori a determinati limiti, la somma versata è ridotta di una percentuale variabile in base all’importo del reddito stesso. Questa trattenuta su base reddituale non è applicata se tra i beneficiari della reversibilità ci sono dei figli minori, o disabili, o maggiorenni studenti.
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