Quota di legittima: cos’è e come viene suddivisa

Quando si parla di eredità è importante identificare la cosiddetta quota di legittima che spetta per legge ai congiunti più prossimi del defunto. Vediamo insieme di cosa si tratta

Atto notarile
Atto notarile (CodiciAteco.it)

 

In materia di successione è sempre un argomento delicato la divisione tra eredi dei patrimoni. Le peggiori dispute si hanno proprio in questi frangenti specie se non vi è la presenza di un testamento predisposto dal defunto. Allo stesso modo quando invece sono presenti le disposizioni testamentarie non sempre nelle intenzioni del defunto vengono rispettati i diritti di tutti gli eredi con il rischio di penalizzare alcuni in favore di altri.

Alla base delle norme in vigore vi è l’assunto che il de cuius non può disporre liberamente del proprio patrimonio e danneggiare i propri legittimi eredi, ma deve sempre tener conto dei loro diritti senza possibilità di esclusione totale né di dare disposizioni eccessivamente diseguali o addirittura a senso unico.

I diritti degli eredi legittimi

testamento olografo
Testamento olografo (CodiciAteco.it)

La tutela dei diritti successori è normata dal Codice Civile al fine di evitare la dispersione dei patrimoni famigliari e di rendere più equa possibile la distribuzione delle quote di eredità previste per i congiunti più prossimi del defunto, a prescindere dalle volontà dello stesso. La legge dunque interviene a tutela degli eredi legittimi attraverso la disposizione della “quota di legittima”, che identifica una parte importante dell’intera eredità destinandola obbligatoriamente al coniuge, ai figli o ai genitori del de cuius.

In definitiva il patrimonio è divisibile in due porzioni, la quota legittima, che spetta di legge agli eredi, e la quota disponibile che invece può essere destinata liberamente a chi si vuole. Ovviamente è necessario valutare l’intero importo del patrimonio anche in considerazione delle eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius.

La quota di legittima

La quota di legittima interviene dunque a tutelare i diritti degli eredi legittimi identificati nel coniuge, nei figli o nei genitori del defunto, anche in considerazione del dovere di solidarietà che si riconosce nei confronti dei congiunti più prossimi. La ratio è quella di conservare il patrimonio personale all’interno del contesto famigliare ed evitare spiacevoli dispersioni.

La quantificazione della quota di legittima dipende dal numero dei legittimari. Ad un figlio senza coniuge spetta il 50% di legittima mentre l’altro 50% va in quota disponibile così come al coniuge in assenza di figli. Se invece ci sono più figli la quota legittima sale a 2/3, mentre la disponibile si riduce a 1/3.

Se c’è un figlio con il coniuge a ciascuno spetta 1/3 di legittima, lasciando 1/3 di disponibile. Se invece ci sono più figli a loro spetta la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, mentre il coniuge avrà 1/4 della legittima e ci sarà 1/4 di disponibile. Nel caso di assenza di figli e coniuge agli ascendenti (genitori) spetta 1/3 del patrimonio, mentre i 2/3 rimangono in quota disponibile. Se invece ci fossero sia coniuge che genitori, al primo spetta la metà della legittima mentre agli ascendenti 1/4, lasciando 1/4 di disponibile.

In tutti i casi è sempre meglio consultare un esperto in diritto successorio, avvocato o notaio, per non incorrere in spiacevoli sorprese nel rispetto dei diritti di tutti e cercando di far valere le proprie volontà.

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