Privacy chat ed email, impara a difenderti dagli attacchi curiosi del tuo datore di lavoro. Scopri cosa può controllare.
Lavoro e tecnologia, un rapporto non sempre pacifico e idilliaco, soprattutto da quando si sono perse le linee di demarcazione. A differenza del passato, oggi è emersa l’esigenza di procedere ad una sorveglianza remota dei lavoratori con dispositivi elettronici quali il computer, tablet, smartphone forniti dall’impresa. Difficile trovare il confine entro cui da una parte vi è l’esigenza dell’impresa di controllare i lavoratori ma dall’altra parte la privacy del dipendente. Una questione che spesso ha dato origine a delle situazioni mal poste e non ben definite.
Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha indicato la necessità dei datori di lavoro di garantire la confidenzialità delle comunicazioni elettroniche telematiche effettuate in ambito lavorativo, quindi anche strumenti come videoconferenza o dialoghi tramite chat aziendali.
Queste interazioni sono protette da norme di segretezza ancorate al quadro costituzionale. Non resta quindi che capire cosa poter controllare e cosa invece non è possibile fare. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto illegittima la sorveglianza aziendale aventi ad oggetto le interazioni di un dipendente con clienti e fornitori che hanno portato poi al licenziamento dello stesso.
Dall’analisi del caso è emerso che il datore di lavoro non è autorizzato a trattare dei dati personali che sono stati acquisiti attraverso metodi non previsti dalla Legge. È illecito quindi usare dei software spia sul computer del dipendente, strumenti grazie ai quali si possono ricavare illecitamente le conversazioni sulla chat aziendali. Un modo illecito perché consente all’azienda di monitorare le interazioni non solo all’ufficio ma anche da remoto ovvero quando il lavoratore utilizza un dispositivo personale a casa.
Ogni persona quindi in ambito lavorativo ha il diritto di delimitare la circolazione di informazioni personali, quindi questioni che riguardano la vita privata, lo stato di salute e le informazioni su convinzioni politiche o religiose. Allo stesso tempo i datori di lavoro possono accedere a determinati dati personali dei propri dipendenti purché vengano raccolte adeguatamente e ben gestiti. I dati personali condivisi con i responsabili del trattamento devono essere limitati a quelli imprescindibili per l’esercizio delle funzioni lavorative. E comunque esplicitate nella dichiarazione di privacy resa noto al momento dell’installazione del rapporto di lavoro.
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