Pensione di reversibilità, con due residenze differenti spetta comunque?

Reversibilità e residenza hanno dei legami? Vediamo cosa dice in merito la legge, se per avere la prima è fondamentale la seconda

Soldi della reversibilità
Pensione di reversibilità al coniuge – codiciateco.it

A differenza di un tempo, oggi non mancano i matrimoni con i coniugi che mantengono differenti residenze. Cosa succede se uno dei due dovesse ottenere la reversibilità del superstite per la morte prematura dell’altro? Che sia convivenza o vincolo matrimoniale, non sempre una coppia che condivide lo stesso tetto per alcuni periodi ha anche la medesima residenza anagrafica.

Reversibilità, cosa dice la legge

figure di pensionati coperte della mani
Reversibilità al coniuge – codiciateco.it

Come stabilisce l’articolo 144 del Codice civile in riferimento ai coniugi. Essi infatti “fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa” La sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alla coppia sposata che se entrambi d’accordo e per una giusta causa, come ad esempio esigenze lavorative, è legittima la scelta di due diverse residenze anagrafiche. Ciò non fa venir meno l’affectio coniugalis, ossia la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio.

Dunque la legge non impedisce due residenze e il concetto è stato ribadito anche da un’altra sentenza, quella della Corte di Cassazione, la numero 1.785 del 2021. Le due sentenze hanno alla base un’altra legge, la n. 903 del 1965 che all’articolo 22 riconosce al coniuge superstite il diritto a percepire la pensione in caso di morte dell’assicurato o del pensionato, senza stabilire nulla per quanto riguarda la residenza.

È logica conseguenza, dunque, che è consentita la pensione di reversibilità o indiretta ai coniuge superstite in caso di morte di uno dei due. Non è impedente la residenza ma conta il fatto che sono legati dal vincolo matrimoniale.

Inoltre riportiamo anche la comunicazione dell’Inps attraverso la Circolare Inps n. 185 del 18 novembre 2015. Al punto 2 leggiamo: “Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva”.

In chiusura, dunque, ribadiamo che per ottenere la reversibilità ciò che conta è il matrimonio e non la residenza. Precedentemente abbiamo fatto l’esempio di motivi lavorativi come causa delle due residenze ma possono essere anche altri come lo studio (uno dei due è iscritto all’università o impegnato in qualche formazione) o per motivi di salute personali o di altri parenti oppure, ancora, per motivi che riguardano i figli.

 

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