Ho divorziato, chi dei due deve pagare l’IMU?

In caso di divorzio a quale dei due ex coniugi spetta il pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU)? Le indicazioni di legge.

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Coppia separata, a chi spetta l’IMU della casa familiare (codiciateco.it)

Nelle coppie che si separano e divorziano è molto comune l’assegnazione dell’abitazione familiare a uno dei due da parte del giudice. Spesso l’assegnatario della casa è il genitore al quale sono affidati in figli, con la proprietà che resta all’altro. Al primo quindi spetta il diritto di abitazione, mentre la proprietà rimane al secondo genitore.

Ma a questo punto sorge una domanda di rilievo, il pagamento dell’IMU a chi spetta? Al proprietario o a chi detiene il diritto di abitazione? Sappiamo che esistono dei casi di esenzione, ma occorre verificare se siano applicabili in una circostanza come questa. Di seguito un breve chiarimento può aiutare a capire la situazione.

Pagamento dell’IMU a spetta con il divorzio

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IMU della casa assegnata dal giudice (codiciateco.it)

Il pagamento dell’IMU compete al proprietario dell’immobile o a chi detiene un altro diritto reale di godimento come l’usufruttario o colui che possiede il diritto di abitazione. Quindi in caso di sentenza di divorzio, a pagare l’IMU deve essere il genitore al quale è assegnata la casa familiare e non il proprietario dell’immobile.

Ma sappiamo che sull’abitazione principale esiste l’esenzione dall’IMU. Per abitazione principale si intende quella della residenza anagrafica e dove è collocata la dimora abituale. Questa è la casa utilizzata quotidianamente o gran parte dell’anno, mentre le residenza è quella che risulta dai registri anagrafici. In passato quindi il coniuge che manteneva il diritto di abitazione con residenza e dimora abituale godeva dell’esenzione dall’IMU.

Oggi le cose sono cambiate a partire dalla legge di bilancio del 2020. Il titolare di diritto di abitazione ha l’esenzione solo in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni con disabilità grave. Al momento della maggiore età dei figli, l’esenzione viene meno e l’imposta deve essere divisa e pagata da ciascuno degli ex coniugi secondo la rispettiva quota.

La norma introdotta va riferimento alla presenza di figli minorenni o di maggiorenni con disabilità grave per il genitore affidatario della prole. Un figlio maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista economico, può determinare l’obbligo di mantenimento della casa familiare per il genitore, ma non come affidatario, bensì per i doveri patrimoniali ed economici dei genitori.

Quindi in caso si assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge senza figli o con figli maggiorenni determina l’obbligo del pagamento dell’IMU in quote tra i due ex. Questa una spiegazione della norma anche se dubbi restano nell’interpretazione. Ciò che conta comunque è che per la legge l’abitazione principale è assimilata quella assegnata al genitore affidatario dei figli.

Quindi la persona non assegnataria della casa indicata come abitazione dell’ex coniuge e dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti è tenuto al pagamento della sua quota di Imposta municipale propria.

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