Buono fruttifero postale, fortuna ritrovata in casa. Ma non per Poste

Buono fruttifero postale, un tesoro dimenticato che potrebbe valere parecchio. Poste italiane non sono d’accordo.

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Tesoro ritrovato, potrebbe valere una fortuna (codiciateco.it)

Può succedere di scovare in fondo a qualche vecchio cassetto o in una scatola dimenticata da tempo delle vecchie monete o delle banconote fuori corso e quindi di riscossione impossibile, secondo la normativa. Oppure nascosti e dimenticati, possono ricomparire valori e titoli, destinati al risparmio e all’investimento al momento dell’acquisto e della stipula del contratto.

Ma queste fortune sono sempre riscuotibile dall’intestatario? Non si corre il rischio che siano considerate prescritte dall’ente che le aveva emesse? Questo pericolo esiste ed è molto concreto. Non bisogna però perdersi d’animo e cercare di chiarire la situazione, perché potrebbero esserci delle possibilità. Naturalmente non è scontato ottenere riconosciuta una richiesta, ma vediamo cos’è successo a un’anziana signora.

Buono fruttifero postale, ritrovato in casa, ma non riscuotibile

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Il valore di un titolo ritrovato potrebbe essere cresciuto dall’emissione (codiciateco.it)

La vicenda coinvolge un’anziana signora residente a Roma, dove casualmente nell’abitazione di famiglia scopre, dimenticato da tempo, un buono fruttifero postale emesso il 19 maggio del 1987, cioè la bellezza di 37 anni fa. Un titolo di un certo valore anche per l’epoca, cioè 25 milioni di vecchie lire, ma che oggi secondo Poste italiane non vale nulla, perché ormai prescritto.

L’anziana signora, dell’età di ben 110 anni, nata infatti nel 1913, non si è data però per vinta e si è rivolta a un’associazione di tutela dei consumatori, Giustitalia per provare a ottenere quello che pensa le debba spettare. Secondo i calcoli dell’associazione il buono ritrovato avrebbe il valore di circa 195mila euro, mentre la valutazione al ribasso di Poste si ferma a circa 110mila euro.

Secondo l’associazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (in base all’articolo 2935 del Codice Civile) e quindi dal ritrovamento del titolo. Per quanto riguarda i tassi di interesse devono essere considerati quelli presenti sul titolo e non quelli successivi (sempre più bassi a causa dell’inflazione crescente). Per Giustitalia la ricapitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno periodo ventennale di durata del buono, non è legittima in quanto verrebbe anticipato il momento impositivo previsto dalla legge primaria.

L’applicazione della ritenuta invece si basa sul principio di cassa e non su quello di maturazione. Infatti i buoni fruttiferi postali non hanno cedole durante la loro durata. Gli interessi maturano ogni bimestre e il riscossore li incassa solo nel momento in cui riscuote il montante. Quindi l’applicazione delle imposte non può essere anticipata. Perché la ritenuta è girata al Fisco da Poste esclusivamente nel momento in cui il sottoscrittore presenta il titolo all’incasso.

Poste non è d’accordo con la valutazione dell’associazione che tutela l’anziana signora e ha quindi il rifiutato del rimborso. Per questa ragione la signora ha presentato ricorso davanti al Giudice di pace per avere il rimborso di 195mila euro. Non resta che aspettare l’esito del giudizio e controllare i vecchi cassetti.

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