Bollo auto, dopo i 3 anni c’è una buona notizia

Bollo auto, lo sapevi che dopo i tre anni c’è una buona notizia? Scopri cosa dice la Legge sul punto, ti tornerà assolutamente utile. 

bollo auto
bollo auto termine tre anni (Codiciateco.it)

Cos’è il bollo? Se si facesse tale domanda molti italiani risponderebbero dicendo che è una tassa da pagare. In realtà è un onere fiscale posto a carico di ogni proprietario di veicoli registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico. Un obbligo finanziario che si concretizza su base annuale, a prescindere poi se questi stessi mezzi vengano effettivamente utilizzati su strada oppure no. L’importo è determinato in base alla potenza del motore misurata in kilowatt o in cavalli vapore e dalle efficienze ecologiche del veicolo.

Ogni regione d’Italia ha delle specifiche soglie per determinare il quantum, infatti l’importo richiesto può variare notevolmente da una zona all’altra del paese. E’ possibile ottenere l’esenzione al pagamento del bollo? Ci sono delle circostanze nelle quali appunto la persona può trovarsi ad essere manlevata dal pagamento di questo tributo. Trattasi di persone affette da disabilità o se il veicolo rientra nelle categorie di auto d’epoca ed in particolare se hanno un valore collezionistico. Esenzione altresì per il proprietario di mezzo a basso impatto ambientale perché alimentati a metano, GPL, oppure sono elettrici o ibridi.

Bollo auto, cosa succede dopo i tre anni

Cruscotto automobile
Bollo auto dopo 3 anni (Codiciateco.it)

Il bollo auto chiaramente è un onere ed in quanto tale dev’essere comunque pagato. In caso contrario si subiscono delle conseguenze non trascurabili; si pensi agli interessi di mora che vengono calcolati ai sensi del 1224 del codice civile a partire dal giorno successivo alla scadenza e quindi di fatto aumentano il debito originario. Oltre agli interessi, vi sono anche le sanzioni pecuniarie che possono variare in base al tempo di ritardo nel pagamento: il debito insomma diventa ancora più consistente. Una situazione che nel caso di prolungata inerzia da parte del debitore, può inasprirsi maggiormente.

Se il debito non viene sanato si procede infatti con la riscossione coattiva quindi il fermo amministrativo del veicolo il quale ne vieta la circolazione fino a quando non viene saldato il debito o ancora con il pignoramento dei beni del debitore che può interessare anche lo stipendio. Ci sono però degli aspetti che meritano di essere sottolineati e riguarda l’istituto della prescrizione. Se il contribuente non procede al pagamento del bollo auto entro il termine previsto, l’amministrazione fiscale potrà fare l’accertamento e la riscossione dell’importo dovuto ma entro il limite di temporale di tre anni a partire dalla fine dell’anno di mancato effettuazione del pagamento.

Prescrizione: la normativa

La Legge va più nello specifico: l’articolo 5 del decreto legislativo 953 dell’82 prevede che si può fare l’accertamento e la riscossione ma solo entro i 3 anni. Nello stesso periodo di tempo si estingue anche il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso di somme pagate in eccesso. Questo è quanto peraltro suggellato altresì dalla Giurisprudenza. La sentenza più recente è la 3658 del 2007 della Corte di Cassazione, nel medesimo anno si è pronunciata e negli stessi termini anche la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto nonché nel 2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Occhio alla decorrenza dei termini

Da non dimenticare un aspetto propedeutico a quanto sopra detto e che merita di essere precisato. Ci sono degli specifici atti che possono azzerare i tre anni di prescrizione; si pensi ad esempio all’emissione di una visita di accertamento o comunque la richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi non passano i tre anni ma il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo ovvero dalla data in cui il debitore ha ricevuto tale atto. Questo è quanto previsto ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile.

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