Assegno mantenimento, il momento dell’interruzione del contributo per il sostegno della prole. Che cosa deve accadere.
Mantenere la prole rappresenta un dovere dei genitori come stabilisce anche la Costituzione italiana così come l’educazione e l’istruzione. Questo principio si basa sull’idea di solidarietà familiare che non si esaurisce con la maggiore età dei figli. Infatti continua fino a quando la prole non arriva a una condizione di autosufficienza economica, che gli consenta di provvedere alle proprie esigenze in maniera autonoma.
Da parte sua un figlio deve dimostrare, tanto più se con maggiore età, di studiare con profitto, o di prepararsi al mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione, o semplicemente deve dimostrare di impegnarsi nella ricerca di un’occupazione. Questa condizione è molto importante, in sua assenza ci sono conseguenze di rilievo.
Assegno mantenimento, quando di stabilisce lo stop
Fatta questa premessa va indicata un’ulteriore precisazione riguardo la conclusione del mantenimento del figlio. All’età di 30 anni della prole, l’assegno viene di regola interrotto, perché uno stato di disoccupazione non è considerato sufficiente per giustificare il mantenimento. In termini generale si può dire che il mantenimento si interrompe con l’indipendenza economica dei figli.
Tuttavia indipendenza economica non significa un tenore di vita agiato o simile a quello dei genitori. Secondo la Cassazione con recenti sentenze, in considerazione delle mutate condizioni economiche del Paese, l’indipendenza economica si ha anche con lavori precari con aspettative più realistiche. Un elemento determinante per la definizione di indipendenza economica è dato dal tipo di contratto lavorativo del figlio.
Nel dettaglio un part time può essere considerato sufficiente per l’indipendenza economica, a meno che garantisca solo uno stipendio irrisorio, da non consentire un affitto. Un contratto a tempo determinato è sufficiente per entrare nel mondo del lavoro e fare la necessaria esperienza. Un giudice può valutarlo sufficiente in base a durata e alle speranze di rinnovo. Per esempio un part stagionale nella ristorazione è diverso da un contratto annuale nella scuola come insegnante.
Un assegno di dottorato può essere considerato un valido modo per intraprendere una carriera prestigiosa e remunerativa, anche se con durata determinata. Il giudice lo valuta sufficiente per l’indipendenza economica, se l’importo dell’assegno è dignitoso. Uno stage formativo, anche se retribuito, non rappresenta una base sufficiente per l’indipendenza economica e quindi non basta per interrompere il mantenimento.
Anche una borsa di studio non è abbastanza per una piena indipendenza economica, considerata uno strumento per la formazione non per il sostentamento. Al contrario un assegno di ricerca, considerato una forma di lavoro autonomo, come un praticantato con contratto regolare e retribuito, sono validi per l’autosufficienza economica e l’indipendenza del figlio.
Infine per quanto riguarda la formazione questa non è bastevole per l’indipendenza economica. Un contratto di apprendistato non permette di considerare economicamente indipendente il figlio. Questo è considerato a carico dei genitori finché non termina il periodo di formazione e inserimento nel lavoro. Con il limite, come detto, di 30 anni per concludere il percorso formativo e di studio.