Arrivano gli strumenti che garantiscono tanti soldi al coniuge. In cosa consistono queste prestazioni e a chi spettano?
In caso di separazione o divorzio, intervengono una serie di strumenti di sostegno al coniuge che versa nelle condizioni economiche peggiori.
Le prestazioni più conosciute sono l’assegno di mantenimento, l’assegno divorzile e gli alimenti. Molte volte, tuttavia, questi termini vengono utilizzati in maniera impropria.
Sulla distinzione tra assegno divorzile e assegno di mantenimento si è espressa più volte la Corte di Cassazione. Nel dettaglio, l’assegno di divorzio consiste in un importo che viene corrisposto dal coniuge economicamente più avvantaggiato a quello svantaggiato, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche sufficienti per vivere.
L’ammontare della prestazione è decisa dal Tribunale, tramite la sentenza di divorzio. L’assegno divorzile ha sia funzione assistenziale sia una perequativo-compensativa. Serve, cioè, a equilibrare i redditi degli ex coniugi.
L’assegno di mantenimento, invece, viene disposto in seguito a pronuncia di separazione personale tra i coniugi. Consiste in una somma di denaro periodica, in favore del coniuge che non ha i mezzi per continuare ad avere lo stesso tenore di vita precedente.
È riconosciuto sulla base del dovere solidaristico sancito dalla Costituzione. Anche l’importo dell’assegno di mantenimento è deciso dai giudici. Non va, però, versato a vita ma solo fino al perdurare della situazione di bisogno. Si perde il diritto alla prestazione, ad esempio, quando il beneficiario va a convivere stabilmente con un’altra persona.
Assegno di mantenimento e diritto agli alimenti: quando spettano e in cosa differiscono?
L’errore più comune è quello di confondere l’assegno di mantenimento con il diritto agli alimenti. In realtà, si tratta di misure molto diverse.
Il diritto agli alimenti è una prestazione a carattere patrimoniale, che viene riconosciuta al ricorrere dei seguenti requisiti:
- reale stato di bisogno del beneficiario;
- incapacità di garantire il proprio sostentamento economico;
- oggettiva possibilità da parte del soggetto obbligato a versare gli alimenti;
- legame relazionale tra il beneficiario e l’obbligato.
Nell’ipotesi in cui questi elementi non sussistano, non sorge alcun diritto agli alimenti.
In caso contrario, vanno pagati non dopo il divorzio ma in seguito alla separazione. L’importo preciso è determinato prendendo in considerazione la condizione economica del beneficiario e quella della parte obbligata al pagamento.
A differenza dell’assegno di mantenimento, il diritto agli alimenti fa sorgere l’obbligo non solo in capo al coniuge ma anche ai parenti o agli affini del coniuge che non è in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento economico.