Pagare regolarmente un contratto di locazione non garantisce la sicurezza di un tetto sopra la testa: se il proprietario dell’alloggio decide di vendere l’immobile, potresti essere costretto ad andare via. Vediamo cosa prevede la legge in merito.
La legge interviene a tutela di tutti gli affittuari che si ritrovano con l’avviso di abbandonare l’immobile nonostante il corretto comportamento. Molte persone, anche genitori di figli minorenni o con qualcuno non autosufficiente a carico, si sono viste “cacciate via” dalla propria abitazione in seguito alla decisione del padrone di casa di vendere l’immobile.
Prendiamo in esame questa situazione specifica e capiamo in che modo vengono tutelate le persone in affitto che ricevono la notizia della scadenza della loro permanenza all’interno dell’abitazione, pur avendo mantenuto sempre un atteggiamento corretto.
Partiamo dal presupposto che un locatore non può sfrattare l’inquilino prima che il contratto di locazione raggiunga la sua data di scadenza. Vendere l’immobile non equivale al recesso anticipato dell’affitto: al contrario, subentrerà il nuovo proprietario e sarà quest’ultimo a percepire il canone fin quando l’inquilino ha il diritto di restare nell’alloggio.
L’acquirente è tenuto al rispetto di tutte le condizioni concordate con l’inquilino al momento della stipula del precedente contratto, compresi l’importo del canone e la data di scadenza. Se il nuovo proprietario non è intenzionato a mantenere degli inquilini nell’abitazione perché intende utilizzarla, per recedere dal contratto dovrà inviare un avviso di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, altrimenti il contratto si rinnoverà automaticamente (vedi come funziona il rinnovo del contratto d’affitto).
Mai un locatore può sfrattare l’inquilino prima della scadenza del contratto, né in caso di vendita né se il proprietario dell’immobile è il nuovo acquirente. La presenza di minori in casa o di persone a carico non rappresenta un motivo valido per allungare i tempi dello sfratto. Se non si vuole mantenere l’inquilino e il suo nucleo familiare all’interno dell’abitazione, ai sei mesi dalla scadenza del contratto andrà consegnata a mano tale comunicazione o la si invierà con raccomandata a/r. Qualora il conduttore non volesse lasciare l’appartamento alla scadenza del contratto, il giudice potrà intimare uno sgombero entro un termine specifico di tempo, senza tener conto di esigenze di minori, disabili o anziani. Con l’ultimo giorno di validità del contratto, l’inquilino ha l’obbligo di lasciare l’appartamento.
Comunque, è bene ricordare che l’inquilino ha il diritto di prelazione sull’acquisto. Questo rende l’effettivo abitante dell’immobile in diritto di essere preferito come acquirente rispetto a terzi, prevaricando altre persone nella lista degli interessati all’acquisto.
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