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Seconda casa disabitata, devo pagare l’IMU?

L’IMU l’imposta sulla casa si paga sempre, anche nel caso in cui si tratti di una seconda casa e abbandonata? Rispondiamo a questo importante quesito.

Quand’è che non si paga l’imposta sulla casa (CodiciAteco.it)

L’IMU o anche imposta municipale unica è la tassa che i contribuenti italiani devono pagare qualora posseggano un immobile. Attenzione però, non solo possessori; sono tenuti al pagamento dell’IMU anche i soggetti che detengono i diritti reali sugli immobili come usufrutto, uso, enfiteusi ecc.

Questa è una tassa locale, introdotta per rimpolpare le casse dei comuni ed infatti le aliquote sono a base imponibile variano a seconda dell’immobile su cui paga la tassa, e da comune a comune. È infatti il governo locale delle città che decide quale percentuale di aliquota applicare.

Quand’è che si paga l’IMU? Tutti i cittadini che sono possessori di un’immobile diverso da prima casa sono tenuti al pagamento della tassa. Ragion per cui l’IMU non si paga sulla prima casa, quella di residenza, a meno che non si tratta di un immobile di lusso e rientri nelle categoria A/1, A/8 e A/9. Sono inclusi in questa categoria anche i fabbricati utilizzati come seconde case (es. le case al mare o in montagna), immobili ad uso diverso dall’abitazione (cioè negozi ed uffici) ed, infine, anche terreni agricoli e aree edificabili. Ma cosa prevede la legge se la seconda casa in questione è un’abitazione inagibile?

L’IMU sulla seconda casa inagibile e inabitabile, la legge prevede una riduzione

L’IMU su seconda casa inagibile si paga in modalità ridotta (CodiciAteco.it)

La normativa fiscale prevede delle ipotesi per cui i cittadini hanno diritto ad una riduzione dell’IMU se non addirittura di una totale esenzione dal pagamento, anche nel caso in cui si tratti di una seconda abitazione.

Una delle ipotesi di riduzione dell’imposta prevista dal fisco riguarda proprio la seconda casa dichiarata inagibile o inabitabile. Per riuscire ad ottenere questa riduzione è importante che l’immobile in questione rispetti contemporaneamente due caratteristiche: l’inagibilità appunto e non deve essere utilizzato in alcun modo, quindi né come abitazione né per altri scopi (es. ufficio).

Inoltre, lo stato di inagibilità o inabilità deve essere attestato da una perizia dell’ufficio tecnico comunale o da una dichiarazione sostitutiva di un tecnico abilitato.

La domanda di riduzione dell’IMU

Per beneficiare della riduzione IMU, il contribuente che possiede l’edificio in agibile deve presentare relativa domanda, con annessa documentazione, all’ufficio tributi del proprio comune di residenza o del comune dove si trova il suddetto immobile. Essendo appunto un’imposta locale, la documentazione da presentare può cambiare da comune a comune così come a cambiare è la riduzione spettante proprio perché sono i Comuni a definirla in autonomia.

Anna Peluso

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