INPS, indennità di accompagnamento: gli errori che la fanno cessare immediatamente

Chi riceve l’indennità di accompagnamento potrebbe vedersela sospesa all’improvviso. Tutta colpa di errori che si commettono in determinati casi.

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L’INPS può arrivare a sospendere l’assegno di accompagnamento in determinati casi (CodiciAteco.it)

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS e soggetta a richiesta da parte del cittadino, rivolta a favore di quei soggetti mutilati o invalidi totali e per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l’accompagnamento appunto di qualcuno oppure l’incapacità di compiere atti quotidiani della vita di tutti i giorni.

Oltre a questi requisisti essenziali, per richiedere ed ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario avere cittadinanza italiana, risiedere stabilmente nel nostro Paese o, per cittadini extracomunitari, avere un permesso di soggiorno di almeno un anno. L’indennità è assegnata e spetta a tutti quei cittadini che rispecchiano questi requisiti, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.

Questo aiuto è erogato per 12 mensilità -con possibilità di ripresentazione della domanda- a partire dal primo giorno del mese successivo a quando è presentata la domanda. L’importo per il 2024 è fissato a 531,76 euro. La presentazione della domanda può avvenire anche online attraverso il portale dell’INPS, la cosa importante da ricordare è che per richiedere questo aiuto è indispensabile che ci sia il riconoscimento della commissione medica dell’invalidità. Una volta presentata la domanda, i tempi di attesa sono al massimo di 30 giorni.

Tuttavia l’erogazione dell’indennità può cessare all’improvviso o non essere del tutto attivata nel caso nei casi in cui si presentino determinate situazioni.

Indennità di accompagnamento, quando l’INPS la rifiuta o la sospende

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L’indennità può essere sospesa dall’INPS nei casi di ricovero (CodiciAteco.it)

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche essenziali affinché la domanda di indennità di accompagnamento sia accettata. Un passo importante, perché il solo venir meno di una di queste caratteristiche determina il rifiuto da parte dell’Ente dell’aiuto economico.

Ma non solo, perché l’INPS prevede anche i casi sospensione o incompatibilità dell’aiuto. Nel primo caso, l’importo erogato viene appunto sospeso salvo poi riprendere successivamente, mentre l’incompatibilità determina l’immediata cessazione definitiva dell’aiuto o il rifiuto stesso della domanda al momento della sua presentazione.

I casi specifici previsti dall’Istituto di Previdenza sono: si avvia la sospensione dell’indennità qualora la persona sia ricoverata in una qualsiasi struttura sanitaria a totale carico dello Stato per più di 29 giorni -con comunicazione che deve avvenire immediatamente. Altro caso di sospensione avviene quando non si presenta annualmente la dichiarazione di responsabilità nei tempi previsti dalla legge e attestanti la permanenza dell’invalidità totale.

Mentre si parla di incompatibilità quando il soggetto che presenta la domanda di invalidità riceve già analoghe prestazioni per invalidità contratte sul lavoro, in servizio o in guerra. In questi ultimi casi, è inutile presentare domanda in quanto verrebbe rigettata.

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