Cosa succede da un punto di vista fiscale qualora l’inquilino del tuo appartamento dovesse smettere di pagare l’affitto? Ebbene, la Corte di Cassazione ha emesso delle regole specifiche.
Degli sfortunati proprietari di immobili messi in affitto si stanno chiedendo se hanno l’obbligo di pagare le tasse anche sul canone di locazione che non percepiscono più dai loro inquilini. Purtroppo, non sempre la giustizia viene incontro ai chi affitta appartamenti: spesso non riescono a far valere i propri diritti e sono costretti ad adempiere a norme talvolta svantaggiose da un punto di vista economico.
Nel caso delle tasse da pagare anche se l’inquilino non versa l’importo dell’affitto per l’appartamento di cui usufruisce, interviene il Decreto Legge n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, il quale ha modificato l’articolo 25 del DPR n. 917/8 (TUIR). Questa disposizione va a regolamentare quanto accade per i contratti di locazione esclusivamente per uso abitativo.
Affitto non pagato, il proprietario deve versare le tasse?
Quando un inquilino inizi a risultare moroso, il proprietario dell’immobile che lo ospita deve prestare la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Secondo il precedente articolo numero 26 del TUIR, gli affitti sono soggetti ad Irpef anche quando non percepiti. E’ possibile una deroga per permettere ai locatori di sottrarre dall’imposizione i canoni non incassati: secondo il Decreto Legge n. 24/2019, gli importi dovuti ma non percepiti non concorrono a formare il reddito.
E’ necessario, tuttavia, che venga comprovata un’intimazione di sfratto a causa della morosità o per ingiunzione di pagamento. Questo comporta la possibilità di non pagare le tasse sul canone non percepito già a partire dall’ingiunzione, senza necessariamente dover aspettare che termini la procedura di sfratto. Anche se non riscossi, i canoni vanno comunque inseriti nel Modello redditi o nel Modello 730 fin quando non risulta concluso il contratto che regola il rapporto tra locatore ed inquilino o fin quando l’intimazione di sfratto non risulti convalidata. Se il proprietario dell’immobile, nell’attesa, ha dichiarato l’importo dei canoni e ha pagato le tasse in merito, potrà vedersi riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte pagate. Al contrario, resta sempre oggetto di tassazione la rendita catastale dell’immobile.