Collaboratori domestici, a quanto ammonta la tredicesima nel 2024?

I contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) stabiliscono con precisione il periodo di pagamento e gli elementi retributivi da includere nel calcolo della gratifica natalizia

Ogni lavoratore assunto con contratto subordinato ha diritto alla tredicesima mensilità, e questo include anche i lavoratori domestici come colf e badanti. Nel 2024, circa un milione di famiglie italiane che impiegano collaboratori domestici si preparano a liquidare la tredicesima, rispettando le normative vigenti. Questo momento rappresenta non solo un obbligo legale per i datori di lavoro, ma anche un gesto di riconoscenza per il lavoro svolto durante l’anno.

La tredicesima mensilità per i collaboratori domestici non differisce significativamente da quella prevista per altri lavoratori dipendenti. Tuttavia, ogni settore ha le proprie peculiarità. I contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) stabiliscono con precisione il periodo di pagamento e gli elementi retributivi da includere nel calcolo della gratifica natalizia. Nel caso di colf e badanti, per esempio, è previsto che la tredicesima comprenda anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, un aspetto fondamentale da considerare.

Secondo il Ccnl lavoro domestico, la tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua totale. I datori di lavoro devono corrispondere questa somma a colf, badanti e collaboratori familiari in concomitanza con le festività natalizie. È importante sottolineare che i lavoratori domestici rientrano pienamente nella categoria dei lavoratori subordinati, sebbene il loro rapporto di lavoro presenti caratteristiche uniche.

In caso di un collaboratore domestico che presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto a calcolare la quota di tredicesima in base alla retribuzione oraria. Inoltre, la tredicesima continua a maturare anche durante assenze per malattia, infortuni sul lavoro e maternità, per la parte non coperta dagli enti previdenziali.

Come calcolare la tredicesima

Per calcolare la tredicesima mensilità per colf, badanti e collaboratori domestici, è utile considerare due scenari: il contratto a ore e quello a tempo pieno.

1) Calcolo della tredicesima per colf e badanti assunti a ore

Quando un collaboratore domestico è assunto con un contratto a ore, ha diritto alla tredicesima come qualsiasi altro lavoratore. La formula per il calcolo è la seguente: si moltiplica la paga oraria per il numero di ore lavorate nella settimana, poi si moltiplica per 52 (il numero totale di settimane in un anno) e infine si divide per 12.

Per esempio, supponiamo che una colf lavori per 30 ore a settimana con una paga oraria di 8 euro. La tredicesima sarà calcolata come segue:

8 (paga) * 30 (ore settimanali) * 52 (settimane) / 12 (mesi) = 1.040 euro.

2) Calcolo della tredicesima per colf e badanti assunti a tempo pieno

Nel caso di colf o badanti assunti con un contratto a tempo pieno, la tredicesima corrisponde a un intero stipendio mensile. La formula è più semplice: si moltiplica la retribuzione mensile per il numero di mesi di lavoro e si divide per 12.

Se un collaboratore domestico è stato assunto per più di un anno, l’importo della tredicesima coincide con quello dello stipendio mensile. Tuttavia, se il contratto è iniziato durante l’anno, bisogna moltiplicare la retribuzione mensile per il numero di mesi di lavoro e poi dividere per 12. È importante ridurre proporzionalmente la tredicesima in dodicesimi, considerando che le frazioni pari o superiori a 15 giorni si computano per intero.

Ad esempio, se una colf è stata assunta il 20 maggio, la tredicesima mensilità sarà calcolata come 7 dodicesimi, poiché il mese di maggio si considera per intero.

Quando va pagata la tredicesima a colf e badanti

Una volta chiarite le modalità di calcolo, è fondamentale sapere quando deve essere corrisposta la tredicesima. Come per gli altri lavoratori subordinati, la data di pagamento è stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, i contratti Ccnl di Assindatcolf e quelli firmati dalle sigle Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf, lasciano una certa libertà di scelta al datore di lavoro riguardo alla tempistica di pagamento.

Non esiste una data fissa per il pagamento della tredicesima, e non è obbligatorio corrispondere l’importo contestualmente allo stipendio. Tuttavia, è stabilito che la tredicesima deve essere riconosciuta al lavoratore domestico “in occasione del Natale” e comunque “entro il mese di dicembre”. Pertanto, i datori di lavoro hanno tempo fino al 31 dicembre per effettuare il pagamento, evitando così il rischio di contestazioni da parte del lavoratore per ritardi nella retribuzione.

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