Bonus edilizi, se si perde l’aiuto è l’amministratore a dover risarcire il condominio?

Una recente sentenza apre ad una nuova prospettiva in materia di risarcimento condominiale. In caso di perdita dei bonus edilizi, spetta ad un solo soggetto il pagamento del danno. bonus edilizi se si perdette il diritto chi risarcisce il condominioIn caso di perdita del diritto ai bonus edilizi il risarcimento al condominio spetta ad un soggetto solo (CodiciAteco.it)
Si definiscono bonus edilizi tutte quelle agevolazioni fiscali erogate dall’Agenzia delle Entrate quando si effettuano lavori di ristrutturazione o si interviene sul recupero del patrimonio edilizio, sia in caso di lavori effettuati in una singola abitazione che in quello che riguardano l’intero condominio.

Negli ultimi anni, merito del Superbonus al 110%, sono stati tantissimi i lavori effettuati ad interi edifici; va da sé che prima dell’inizio dei lavori e per assumere un ditta appaltatrice, sono i condomini a doversi mettere d’accordo sulle direttive che i lavori devono seguire, lasciando all’amministratore di condominio una certa libertà di manovra. Quest’ultimo è a tutti gli effetti un delegato del condomini, sta quindi a questa figura seguire i lavori così come mettere a posto tutta la burocrazia necessaria.

Può capitare che in fase di accertamento fiscale, il condominio perda il diritto al bonus, che succede in questi casi? A chi spetta il risarcimento del danno se è previsto un risarcimento del danno? Una recente sentenza apre una nuova strada in fatto di risarcimento in caso di perdita del diritto al bonus edilizio.

Perdita dei bonus edilizi: in caso di mancanze spetta all’amministratore il risarcimento

a chi spetta il risarcimento del danno ai condomini di un palazzo
In caso di omissione il risarcimento del danno spetta all’amministratore di condominio (CodiciAteco.it)

Quando l’amministratore di condominio non adempie correttamente al proprio dovere è tenuto al risarcimento del danno e ne risponde ai sensi dell’art. 40 del codice penale.

È quanto afferma una recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha riconosciuto la responsabilità omissiva nei confronti di un amministratore di condominio che non aveva adempito al proprio lavoro in maniera corretta. Nel caso specifico, il condominio agiva nei confronti dell’amministratore imputandogli una serie di inadempimenti spettanti nel suo ruolo. Secondo i condomini il delegato non aveva mai aperto un conto corrente a nome del condominio; non si era mai attivato per la riscossione dei saldi da parte dei condomini morosi; e non aveva provveduto al pagamento regolare della fornitura di gas tanto da determinarne il distacco dalla ditta fornitrice.

Il Tribunale in questione ha accolto la domanda del condominio e ha condannato l’amministratore al pagamento degli interessi di mora causati dai pagamenti irregolari per la fornitura di gas, nonché alle spese sostenute dai condomini per riattivare la fornitura. A questo si aggiunge poi una somma forfettaria volta a risarcire il condominio per il mancato adempimento dei suoi doveri.

Come leggere la sentenza

Da punto di vista civilistico i giudici campani fanno riferimento alla disciplina del mandato, arti. 1710 del c.c., per cui l’amministratore, nello svolgimento di un mandato che gli viene affidato, deve attuare un comportamento accorto e diligente che tuteli gli interessi dei condomini.

La vera novità sta al richiamo dell’art. 40 c.p. che introduce il concetto di responsabilità omissiva, soprattutto per riguarda la posizione di garanzia che grava in capo al soggetto amministratore. Non adempiendo agli interessi dei condomini che gli hanno dato mandato, l’amministratore omette volontariamente il proprio lavoro e per questo su di lui grava il risarcimento del danno.

Vista in questo modo, la sentenza di apre ad una serie di letture differenti; qualora, infatti, un condominio non riesca ad ottenere i bonus edilizi a causa di una mancanza da parte dell’amministratore di condominio spetterà a quest’ultimo -sempre su sentenza del giudice- il risarcimento del danno.

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