Alla perdita del coniuge, il superstite, ha diritto all’assegno di pensione di reversibilità e, in alcuni casi, anche a un doppio assegno. Le condizioni in cui matura questo diritto
Lo Stato Sociale italiano si basa su tra pilastri solidi e sostanziali. Questi pilastri sono rappresentati, in rigoroso ordine alfabetico, dall’assistenza sociale, dalla previdenza e dalla sanità pubblica. Il primo è, ovviamente, in ordine all’assistenza necessaria a far vivere i cittadini presenti nel territorio nazionale fuori da ogni disagio sociale. Sia esso di natura sanitaria o di natura economica.
Il secondo pilastro è il Servizio Sanitario Nazionale e i vari servizi regionali ad esso connesso. Il terzo pilastro è quello rappresentato, essenzialmente, dai servizi erogati dall’INPS, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Servizi che sono di natura economica, di natura assistenziale e ovviamente di natura previdenziale come le varie tipologie di pensioni.
Le pensioni erogate dall’INPS sono di cinque tipi. Le classiche pensione di anzianità, quelle di vecchiaia, quelle di privilegio, le pensioni di inabilità e le pensioni erogate ai coniugi superstiti. Queste ultime, in particolare, rappresentano un atto di civiltà, tutto italiano e sono regolate in maniera molto netta e stringente.
E del resto non potrebbe essere altrimenti trattandosi di una materia a cavallo tra il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. La sostanza è che al coniuge che sopravvive a quello deceduto viene riversato almeno l’80% dell’ultimo assegno incassato dal coniuge deceduto con la possibilità di arrivare al 100% in caso di presenza di figli minori.
Ma esiste anche il caso in cui l’assegno non solo non viene ridotto ma viene addirittura raddoppiato. E’ il caso in cui il coniuge superstite, oltre alla pensione di reversibilità ha un proprio assegno pensionistico. In questo caso, però, va considerato il concetto di cumulo. Il cumulo è quel meccanismo per cui in presenza di una doppia prestazione da parte dell’INPS una di esse viene ridotta.
E per farlo esistono specifiche tabelle che quantificano nel dettaglio la penalizzazione. In caso di cumulo tra pensione di reversibilità e assegno ordinario di pensione la penalizzazione per l’anno 2024 è la seguente. Si parte dal concetto di base di trattamento minimo che, per l’anno in corso, è di 598,61 euro. La penalizzazione da cumulo sarà quindi del 25% se la somma delle pensione è all’interno della soglia che va dai 23.345,73 ai 31.127,64 euro annui. Sarà del 40% tra i 31.127,64 e i 38.909,55 euro annui e al massimo dell’aliquota, al 50%, per la soglia superiori ai 38.909,55 euro
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