Novità riguardo questi due importanti istituti ed è importante capire cosa cambia. Attenzione alla svolta.
I disoccupati percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Se una beneficiaria rimane incinta durante tale periodo, ha diritto all’indennità di maternità, durante i 5 mesi di assenza obbligatoria dal lavoro. La NASpI, dunque, viene sospesa e sostituita con tale misura e viene ripresa alla fine dei 5 mesi.
Diverso è il caso in cui si perde il lavoro quando si è già in maternità, perché le due prestazioni non sono sempre compatibili. Possono prospettarsi, infatti, diverse situazioni:
Quello che conta, dunque, è il momento in cui interviene l’astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza.
Alle lavoratrici incinte spetta un periodo di congedo di maternità di 5 mesi. Per coloro che percepiscono la NASpI è fondamentale la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio, che serve a capire quando l’assegno di disoccupazione va sostituito con l’indennità di maternità.
Le lavoratrici hanno diritto alla prestazione di maternità se, all’inizio del congedo obbligatorio, sono disoccupate e ricevono la NASpI. Quest’ultima misura è, quindi, sostituita, per i 5 mesi di congedo, da un’indennità ammontante all’80% dello stipendio giornaliero.
Al termine dei 5 mesi, ritorna l’erogazione della NASpI. Se, invece, si rimane incinte durante la percezione della NASpI, la disoccupazione non viene modificata ma solo momentaneamente sospesa.
Nel caso in cui si perda il lavoro in gravidanza, l’indennità di maternità viene erogata soltanto nel caso in cui lo stato di disoccupazione è già presente all’inizio del periodo del congedo obbligatorio o se, tra l’inizio della disoccupazione e quello del congedo, non siano intercorsi più di 60 giorni.
In caso contrario, l’unica via per usufruire dell’indennità di maternità è presentare la domanda di NASpI e beneficiare della sospensione. Se la richiesta di NASpI è rigettata, il diritto all’assegno di maternità può essere percepito solo se tra la sospensione dell’attività lavorativa e l’inizio del periodo di congedo obbligatorio sono passati meno di 180 giorni.
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