Quando il libretto è cointestato i titolari hanno determinati diritti ma tutto dipende dalla tipologia con le firme congiunte o disgiunte
È il 1875 quando nasce il libretto postale, il primo strumento di risparmio con la garanzia dello Stato. Tale caratteristica è ciò che ha reso attraente nei secoli questa modalità per mettere i soldi da parte. È vero che forse gli interessi non solo altissimi a differenza degli strumenti nati successivamente come i fondi proposti dalle banche o dalle agenzie di assicurazioni, ma se ancora oggi milioni di italiani mettono i propri risparmi in mano a Poste, un motivo ci sarà.
Non solo la garanzia dello Stato; altro motivo per cui il libretto continua ad essere utilizzato è perché non c’è bisogno di una particolare competenza finanziaria. Esistono diverse tipologie di libretto postale tra cui il cointestato a più persone dove tutti gli intestatari sono considerati comproprietari della somma depositata, idealmente in parti uguali. Ciascun intestatario ha il diritto di utilizzare liberamente la propria quota.
Purtroppo ci si può trovare dinnanzi a spiacevi episodi: il conto svuotato senza che l’altro o gli altri intestatari fossero avvisarti del prelievo. Ciò, però, è consentito dalla legge. Un’ulteriore specificazione è che il libretto postale cointestato può assumere la forma di libretto a firme congiunte o a firme disgiunte. Nel primo caso tutti i movimenti finanziari necessitano delle firme degli intestatari in modo che tutti gli aventi diritto sia informati dei prelievi e dei versamenti nel libretto.
Nel caso del sistema a firme disgiunte, invece, consente a ciascun titolare di effettuare legalmente tutti movimenti finanziari nel libretto, anche prendere l’intera quota depositata, senza che i cointestatari debbano dare il proprio consenso.
Inoltre in questo caso l’ente che detiene il libretto, dunque Poste, non è tenuto a comunicare agli altri intestatari l’avvenuta operazione. Gli altri intestatari hanno però la possibilità di avviare un’azione legale contro chi ha prelevato i fondi qualora si volessero opporti. L’intestatario che ha preso i soldi, però, deve dimostrare di essere l’unico proprietario dell’intera somma e lo può fare con le prove che il totale della somma prelevata nel corso del tempo è stata versata da lui. In caso contrario è tenuto a restituire agli altri intestatari le rispettive quote.
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