Vincolo triennale: di cosa si tratta, cosa prevede il vigente statuto legislativo e quali sono le possibili deroghe.
L’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2017 e successive modifiche, introducono il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i neoassunti ed è da ritenersi applicato anche ai neo assunti immessi in ruolo dell’ a.s. 2022-2023.
Più esattamente il vincolo in questione prevede che i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Vi sono tuttavia delle eccezioni a tale previsione legislativa: con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sul punto.
Attualmente l’istituto del vincolo triennale per i neo docenti ammessi al ruolo può essere derogato in presenza di alcune specifiche condizioni. La condizione necessaria per usufruirne sono due: la prima prevede che gli ammessi alla domanda di trasferimento, benché non siano decorsi tre anni dall’assunzione dell’impiego, si trovino in una delle situazioni descritte dai commi 5 e 6 della legge 104/92.
Mentre la seconda condizione che deve verificarsi è che tali situazioni siano intervenute dopo i bandi dei concorsi o dopo l’iscrizione al GAE o in GPS di prima fascia o, ancora, negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia. Mentre non possono presentare domanda di trasferimento i docenti neo ammessi in ruolo con vincolo triennale beneficiari dell’art. 21 della Legge 104/92.
Quindi, come anticipato, possono produrre domanda di trasferimento i neo assunti beneficiari del comma 5 e i beneficiari del comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92. Per cui, rispettivamente, tale beneficio può essere esteso a tutti coloro che ottenuto il titolo si trovino in condizione di grave disabilità o che assistono, in modo continuativo e permanente persona con handicap in situazione di gravità, in qualità di parente o affine entro il secondo grado. Inoltre, la persona con disabilità non deve essere ricoverata a tempo pieno e deve trattarsi del coniuge, della parte di unione civile, del convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
Specifichiamo comunque che, in linea di massima, salvo deroghe eventualmente previste dal contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, durante i tre anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/ utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
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