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Eredità senza testamento, è valida lo stesso?

Cosa succede in caso di eredità scritta a mano senza un testamento ufficiale firmato dal notaio? Vediamo cosa prevede la legge. 

E’ valido un testamento scritto senza notaio? (Codiciateco.it)

E’ sufficiente un documento scritto e firmato a mano per stabilire un’eredità, senza l’intermediazione di un notaio? Comprendiamo in che modo agisce la legge in caso di trasferimento di un immobile in fase di successione che escluda l’atto notarile.

Questa medesima situazione si ripete più volte nel corso del tempo. E’ sempre più frequente che un erede riceva in successione un appartamento per poi scoprire che il defunto ha redatto solamente un testamento olografo, ossia scritto direttamente dall’interessato ma in assenza di un pubblico ufficiale (vedi le istruzioni per redigere correttamente un testamento olografo). Ebbene, affinché questo possa essere ritenuto valido, ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte.

Testamento senza la presenza di un notaio: è valido?

Testamento redatto senza pubblico ufficiale (Codiciateco.it)

Alcune condizioni, se soddisfatte, portano a considerare valido un testamento olografo che non è stato redatto in presenza di un notaio. Prima di tutto, è necessario che il testamento sia stato integralmente scritto a mano. La mano che l’ha redatto deve essere quella del testatore, ossia del diretto interessato: significa che esso non potrà limitarsi a firmare un documento scritto da altri o scritto al computer. Il testamento dovrà risultare datato e firmato sempre in modalità autografa e dovrà essere consegnata la copia originale: non possono essere considerate valide la fotocopia del testamento, la fotografia scattata con il cellulare o la scannerizzazione, neppure se prevedono l’uso di firma digitale.

Al contrario, non si rende necessaria la presenza di testimoni. Il testamento può essere scritto in segreto dal testatore e custodito da lui stesso, o affidato a terzi. Nonostante l’assenza del notaio, il testamento olografo è sufficiente a trasferire la proprietà dell’immobile all’erede scelto, tuttavia affinché possa essere opponibile ai terzi, l’atto deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari tenuti presso l’Ufficio di Registro dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il testamento deve essere prima pubblicato tramite un notaio: quest’ultimo curerà la trascrizione per la voltura dell’immobile.

Per riassumere, il testamento scritto di pugno dal diretto interessato è considerato valido, pur senza la firma del pubblico ufficiale. Tuttavia, dopo il decesso dell’intestatario, è necessario pubblicarlo tramite il notaio affinché l’erede possa ufficialmente concludere il passaggio di proprietà del bene immobile ricevuto. Anche qualora esso volesse curare da sé il passaggio di proprietà rivolgendosi al Catasto, nel caso in cui in futuro volesse cedere l’immobile, dovrà comunque rivolgersi ad un notaio.

Emanuela Toparelli

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