Controlli del fisco: dal 30 aprile sono stati introdotti diversi cambiamenti e nuove regole da seguire, i contribuenti dovranno fare attenzione.
Dal 30 aprile sono stati introdotti molti cambiamenti riguardo i controlli degli accertamenti fiscali, in seguito alla pubblicazione del MEF, sono stati individuati gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo. Ci saranno nuovi istituti che giocheranno un ruolo fondamentale.
Il contribuente potrà aderire anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24, tale adesione può contenere solo la parte integrale del verbale di constatazione e bisognerà intervenire entro 30 giorni in seguito alla data della consegna del verbale. Lo stesso sarà consegnato tramite una comunicazione al competente ufficio dell’agenzia delle entrate che sarà riportato nel verbale stesso e all’organo che l’ha redatto.
A differenza di qualche tempo fa il contribuente potrà prestare adesione senza condizioni e condizionando la rimozione di errori manifesti. Per quanto riguarda l’adesione senza condizioni può avere ad oggetto soltanto il contenuto integrale del verbale di constatazione e bisognerà intervenire non oltre i 30 giorni successivi alla data della consegna.
Nel caso di adesione condizionata invece, il contribuente potrà chiedere di correggere gli errori nei 10 giorni successivi la comunicazione, ciò in caso sarà fatto tramite un aggiornamento del verbale. Vi è anche l’eventualità di adesione incondizionata, solitamente avviene entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’ufficio di riferimento dell’agenzia delle entrate si occuperà di notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Attraverso l’adesione perfezionata, è concesso il diritto di usufruire delle sanzioni indicate ridotte della metà, le somme dovranno essere versate nei termini stabiliti e seguendo le modalità del decreto legislativo. È bene tenere a mente inoltre che le rate successive alla prima comprenderanno anche gli interessi, che saranno calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.
Il contribuente è dunque tenuto ad effettuare il versamento delle somme dovute non oltre 20 giorni dalla notifica dell’atto. Dovrà eseguire il versamento in un massimo di otto rate trimestrali, se il contribuente non dovesse pagare la somma dovuta, l’ufficio dell’agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme. Per quanto riguarda il recupero crediti, avviene tramite l’atto di recupero che dovrà essere motivato e notificato al contribuente. Il pagamento in questo caso dovrà essere effettuato per intero entro il termine di presentazione del ricorso, non ci sarà la possibilità di avvalersi della compensazione.
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